La mobilità compensativa è la possibilità di cedere il proprio posto di lavoro scambiandolo con un collega. Tale procedura è prevista dall’ex art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI DLgs 30/03/2001, n. 165.) Inoltre il Dipartimento della Funzione Pubblica ha disposto che la mobilità compensativa è consentita previo nulla osta delle amministrazioni di provenienza e di destinazione dei dipendenti.
Anche l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN si esprime sulla tematica, con suo Parere n. SAN298, riprendendo l’art. 52 del CCNL 2016-2018 del Personale del Comparto. Stante a quanto si legge sul CCNL in tema di mobilità compensativa, l’articolo 52 che la regola, ha reso inefficace il precedente art.21 del CCNL 10/04/2004 che consentiva la mobilità per scambio compensativo e disapplica al c.3 la disposizione all’art.19 del CCNL del 20/09/2001.
‘L’articolo scritto male, lascia perplessi e ha dato adito a diverse interpretazioni, delle quali la più condivisa è quella relativa all’impossibilità di poter accedere alle procedure per lo scambio tra dipendenti di aziende sanitarie.’ Lo scrive Maria Luisa Asta che ha affrontato questo tema sulla rivista Infermieristicamente.
Il Nursind San Camillo attende di conoscere le motivazioni per cui l’amministrazione aziendale non dà il nulla osta ai cambi compensativi dei propri dipendenti.