Niente riposo per gli infermieri della ASL Roma 3, la dirigenza aziendale blocca le ferie fino al 31 gennaio 2022. Il sindacato degli infermieri scrive alla dirigenza diffidando con forza quanto disposto. “Siamo di fronte ad un atto illegittimo – spiega la Segretaria Aziendale NurSind Giulia Solazzi- un atto che penalizza ancora una volta chi ha lavorato in prima linea per combattere la pandemia.” Per questo motivo il sindacato ha presentato un esposto all’ispettorato del lavoro.
Un problema annoso irrisolto
In più occasioni il NurSind ha portato, all’attenzione dei vertici Asl, problematiche connesse al lavoro degli operatori sanitari, sia dal punto di vista professionale, che di quello della prevenzione e sicurezza. Considerando anche l’alto ritmo che vede tutti, da ormai due anni, lavorare insistentemente nell’ambito della continuità assistenziale in risposta alla pandemia. Per questo il sindacato chiede a gran voce di ritirare tale disposizione in quanto gli operatori sanitari, che da due anni lavorano senza sosta, hanno il diritto di poter trascorrere qualche giornata di riposo circondati dalle persone che amano e da cui sono amati. Dovrà essere il coordinatore infermieristico a valutare le esigenze del proprio servizio, e garantire il dovuto riposo grazie alle risorse che l’azienda ha il dovere di fornire.
Le ferie sono un diritto costituzionale
“Le ferie sono un diritto costituzionale – sottolinea la Solazzi – sancito dall’art. 36, comma 3 Cost.: Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il godimento delle ferie non è solo un recupero psicofisico, ma ha la funzione di soddisfare anche esigenze psicologiche e familiari fondamentali per il lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore, come sostenuto dalla sentenza della Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, n. 1947. Il diritto al godimento delle ferie è disciplinato dal Codice Civile nell’art. 2109 e ripreso dal D. Lgs. n. 66/2003 nell’art. 10 comma 1 il quale specifica: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.“
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