L’assegno acquisito per effetto di progressioni verticali, fatte nel corso del 2021, va rideterminato sulla base del nuovo CCNL?
L’assegno personale, acquisito per effetto di progressioni verticali fatte nel corso del 2021, di cui all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, fermo restando che si riassorbe con le future progressioni orizzontali, va rideterminato sulla base del nuovo tabellare di cui alla tab. D) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022.
I valori relativi alla Tabella E del CCNL firmato il 16/11/2022, rideterminano con decorrenza 1 gennaio 2021 gli stipendi tabellari. Tale assegno non andrà ulteriormente aggiornato con i valori stipendiali relativi ai CCNL firmati successivamente al 16/11/2022.
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