Normativa e comunicazione al datore di lavoro
Le norme di riferimento sono contenute nell’Accordo Nazionale “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali” del 25 settembre 2001. Nel caso di proclamazione di uno sciopero Nazionale, come quello del 28 gennaio prossimo, i dipendenti che appartengono all’organizzazione sindacale, non hanno l’obbligo di comunicare all’azienda la proclamazione di sciopero. La comunicazione dello sciopero arriverà all’azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia o dalla Regione.
Verifica dell’esistenza dell’Accordo sui Contingenti Minimi in caso di sciopero
Per prima cosa occorre verificare l’esistenza in azienda dell’accordo sindacato/azienda sui Contingenti minimi di personale in caso di sciopero. Verificare poi se tutte le articolazioni aziendali sono comprese nell’accordo. Solo nel caso in cui esistano articolazioni aziendali non comprese nell’accordo sui contingenti minimi, è possibile contestare l’eventuale obbligo di lavorare impartito a dipendenti che operano in servizi che si ritengono non inseribili nelle prestazioni di urgenza.
Obblighi dell’azienda e del dipendente
Il dipendente non deve preventivamente comunicare all’azienda la propria adesione allo sciopero. L’azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro, entro 5 giorni dalla data dello sciopero, la comunicazione di “esonero dallo sciopero” ovvero di recarsi in servizio il giorno dello sciopero. Qualora il dipendente, inserito nei contingenti, abbia intenzione di aderire allo sciopero, deve inviare, entro 24h dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio, una comunicazione all’azienda della volontà di aderire allo sciopero e quindi di essere sostituito.
Personale contingentato: diritti e doveri
Nel momento in cui il dipendente precettato ha comunicato all’azienda di voler aderire allo sciopero, l’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente. Se tale sostituzione non è possibile, l’azienda ha il diritto di obbligare il dipendente a lavorare. In ogni caso l’azienda deve comunicare al dipendente se è stato sostituito o meno e quindi se egli può scioperare oppure deve lavorare. Nel caso in cui tale comunicazione non venisse recapitata al dipendente, il NurSind consiglia di andare a lavorare ed eventualmente contestare in seguito l’abuso compiuto dall’azienda.
Il personale contingentato è tenuto a svolgere le attività pertinenti al proprio profilo per le sole “prestazioni indispensabili”. le prestazioni indispensabili si riferiscono all’assistenza sanitaria d’urgenza, per cui i “contingenti minimi” sono stati definiti a priori. Nella comunicazione di proclamazione di sciopero, sono state inserite quelle che, secondo NurSind, sono le prestazioni non indispensabili in caso di sciopero. In seguito a ciò, né la Commissione di Garanzia, né la Presidenza del Consiglio, hanno rilevato alcuna problematica su quanto da noi comunicato. Pertanto tutte le attività sotto descritte non sono necessarie in caso di sciopero del personale infermieristico.
Prestazioni non indispensabili in caso di sciopero
In caso di sciopero nazionale, il personale non è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- L’esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine, non urgenti. Pertanto si ritiene che la programmazione ordinaria non deve essere predisposta.
- L’assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione pertanto si ritiene non dovrà essere predisposta. E’ richiesta la comunicazione alla O. S. dichiarante lo sciopero nazionale di eventuali procedure difformi dalla presente determinazione.
- L’esecuzione del “giro medico” in quanto effettuabile dal personale dirigente anche in assenza dell’infermiere di turno.
Prestazioni non rinviabili:
Il personale infermieristico garantirà, in ogni caso, la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non deferibili nel tempo.
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